La traduzione specialistica in particolare la traduzione giuridica tedesco/italiano nel contesto svizzero Recurso electrónico
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Recurso continuoSeries XII Simposio de RITERM ; n.105Detalles de publicación: Buenos Aires Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires septiembre-octubre 2010Descripción: p.31-33ISSN: - 1514-5794
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Artículos/Analíticas
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Biblioteca Bartolomé Mitre | Colección Digital | H130 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CTPCBA2010-105-31-33 | |
Artículos/Analíticas
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Biblioteca Bartolomé Mitre | Colección General | H130 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible |
Numerose disposizioni della Costituzione svizzera sono dedicate alle lingue. Innanzitutto la disposizione dell'art. 18 che sancisce il fondamentale principio della libertà di lingua, e, in quanto diritto fondamentale, "intangibile nella sua essenza" (art. 36/4). Questa importante affermazione di principio viene rafforzata dalla disposizione dell'art. 8 che, tra le altre forme di discriminazione, indica esplicitamente anche il divieto della discriminazione della lingua. L'art. 4 elenca invece - per ordine di diffusione - le quattro lingue nazionali svizzere, ossia il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. La stessa elencazione viene poi ripresa dall'art. 70 in cui - ancora una volta - viene ribadito il medesimo elenco, ma con la puntualizzazione che il romancio è lingua 'ufficiale' nei rapporti con le persone di lingua romancia.
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